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ONERE DELLA PROVA DELLA PREESISTENZA E NOZIONE DI PERTINENZA URBANISTICA

ONERE DELLA PROVA DELLA PREESISTENZA E NOZIONE DI PERTINENZA URBANISTICA

Secondo il Consiglio di Stato, costituiscono pertinenze ai fini urbanistici solo le opere di modesta entità e accessorie rispetto a quella principale. Nella pronuncia chiarimenti anche sull’onere della prova della preesistenza ai fini della necessità del titolo edilizio.

FATTISPECIE - C. Stato 29/11/2022, n. 10476 si è pronunciato sulla legittimità di un ordine di demolizione di una “baracca in lamiera” adiacente ad una “vecchia fornace”. Secondo il ricorrente la baracca era parte della stessa fornace (c.d. caldara), risalente ad un’epoca in cui non era necessario il titolo edilizio.

ONERE DELLA PROVA DELLA PREESISTENZA - I giudici, nel respingere il ricorso, hanno innanzitutto evidenziato che l’ordine si riferiva alle strutture recenti che costituivano la baracca, che risultavano appoggiate al diverso manufatto della fornace. In proposito è stato ribadito il principio secondo cui, in linea di diritto, l'onere della prova dell'ultimazione entro una certa data di un'opera edilizia abusiva, allo scopo di dimostrare che essa rientra fra quelle per le quali si può ottenere una sanatoria speciale ovvero fra quelle per cui non era richiesto un titolo ratione temporis, perché realizzate legittimamente senza titolo, incombe sul privato a ciò interessato, unico soggetto ad essere nella disponibilità di documenti e di elementi di prova, in grado di dimostrare con ragionevole certezza l'epoca di realizzazione del manufatto.
Analogamente fa capo al proprietario (o al responsabile dell'abuso) assoggettato a ingiunzione di demolizione l'onere di provare il carattere risalente del manufatto della cui demolizione si tratta con riferimento a epoca anteriore alla c. d. legge "ponte" L. 765/1967, con la quale l'obbligo di previa licenza edilizia venne esteso alle costruzioni realizzate al di fuori del perimetro del centro urbano (vedi per approfondimenti Immobili ante 1967, quando è necessario il titolo edilizio).

Nel caso di specie gli elementi proposti dalla parte appellante risultavano del tutto insufficienti ai richiamati fini, sia in generale sia rispetto alle relative risultanze specifiche, con particolare riferimento alla ben chiara diversa consistenza e natura, anche dei materiali, della baracca rispetto alla evocata “caldara” preesistente.

NOZIONE DI PERTINENZA URBANISTICA - In merito alla qualificazione dell’opera, il Consiglio ha ribadito che occorre il titolo edilizio per la realizzazione di nuovi manufatti, quand'anche sotto il profilo civilistico essi si possano qualificare come pertinenze. Sul punto i giudici hanno affermato che la qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile soltanto ad opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un'opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici e similari, ma non anche opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all'opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa, tale, cioè, che non ne risulti possibile alcuna diversa utilizzazione economica.
Salva una diversa normativa regionale o comunale, ai fini edilizi manca la natura pertinenziale quando sia realizzato un nuovo volume, su un'area diversa ed ulteriore rispetto a quella già occupata dal precedente edificio, ovvero sia realizzata una qualsiasi opera, come una tettoia, che ne alteri la sagoma.

Nel caso di specie, l’opera in contestazione integrava un nuovo volume, realizzato abusivamente su di un’area diversa ed ulteriore rispetto a quanto già esistente, di caratteristiche volumetriche, realizzative, di collocazione ed ingombro tali da evidenziarne l’autonoma rilevanza predetta. Né la baracca, di materiale diverso dalla caldara, poteva qualificarsi in termini di mera manutenzione, risultando all’evidenza un manufatto innovativo.

 

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Pubblicata
04/01/2023

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